giovedì 2 ottobre 2014

Separazione e mantenimento dei figli: l'aumento del contributo non può fondarsi su vaghe sopravvenienze

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi contraria alla logica e, in ogni caso, contraddittoria, l'attribuzione, per il mantenimento della prole, di una somma maggiore, rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, non già in virtù di un giudizio di originaria incongruità per difetto della stessa, ma sulla base di una serie di sopravvenienze, come l'aumento del costo della vita, ovvero le accresciute esigenze della prole medesima, in ragione dell'età, determinando nondimeno la decorrenza dalla data del deposito introduttivo.
Tale il principio che può essere espunto dal tessuto motivazionale di una recente decisione della Cassazione. Inoltre, la decisione ribadisce anche (cfr., cit., Cass. Civ., Sent. n. 18241 del 2006 e n. 6197 del 2005) che, in sede di determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli, devesi tener conto delle potenzialità reddituali dell'obbligato in relazione all'attività di impresa esercitata, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi.
Nel caso di specie, il tribunale, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva respinto le reciproche domande di addebito, affidato in via esclusiva le figlie minori alla madre, regolando i loro rapporti con l'altro genitore, a carico del quale poneva, quale contributo per il loro mantenimento, un assegno mensile pari ad euro quattrocentoventi, oltre al concorso, nella misura del 75 per cento, nelle spese straordinarie. Pronunciando sull'appello della moglie, la quale si doleva della esiguità del contributo determinato per il mantenimento della prole, la corte distrettuale lo elevava, specificandone la decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, ad euro ottocento, tenuto conto, da un lato, delle accresciute esigenze della prole, nonché della inattendibilità del reddito dichiarato dal coniuge onerato, titolare di una impresa artigiana operante nel settore dell'edilizia. La pronuncia del giudice di legittimità, nell'accogliere l'impugnazione del marito, ha cassato in parte qua la pronuncia impugnata con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà ad esaminare la questione della decorrenza dell'aumento dell'assegno senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
Cass. Civ., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 11502

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